Applicazione dell’IMU agli Enti non commerciali
La Circolare 3/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha spiegato alcuni aspetti riguardanti l’applicazione e le modalità di pagamento dell’IMU, l’imposta sugli immobili che ha sostituito l’ICI.
A pagina 32 (paragrafo 8, punto i) la Circolare chiarisce che sono esenti dall’IMU gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.
Come riportato nell’articolo 91-bis del Decreto sulle liberalizzazioni che in sede di conversione in legge (27/2012), l’IMU è invece dovuta per gli immobili, seppur utilizzati dagli Enti non commerciali, nei quali viene svolta attività con modalità commerciale.
La questione diventa più complessa nel caso in cui gli immobili abbiano un’utilizzazione mista (per attività istituzionali e per attività svolte con modalità commerciali). In questi casi infatti l’esenzione è limitata solo alla porzione di immobile destinata ad attività non commerciali, e solo nel caso in cui questa parte sia individuabile in quanto autonoma dal punto di vista funzionale e reddituale.
A partire dall’anno 2013, nei casi in cui un immobile non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, sarà demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata alle attività non commerciali. Come indicato nella circolare, un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, dovrà indicare le modalità e le procedure relative alla dichiarazione che devono rilasciare gli enti interessati e gli elementi che consentano di stabilire la percentuale dell’immobile oggetto dell’esenzione.
A pagina 33 della circolare si specifica che è applicabile anche all’IMU la previsione dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 460/97 in virtù del quale gli Enti locali possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza. Qualora i Comuni decidessero di ridurre o esentare le ONLUS dal pagamento dell’IMU anche sugli immobili in cui si svolge attività con modalità commerciale, l’agevolazione non potrà comunque essere applicata sulla quota di imposta riservata allo Stato.
Nel caso in cui l’Associazione debba provvedere al pagamento dell’imposta può consultare la circolare del Ministero per approfondire le modalità di calcolo e di versamento.